Medicina del lavoro e medico competente

La medicina del lavoro è la branca della medicina che si occupa, come dice il termine stesso, della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie correlate con l’ambiente lavorativo. Secondo il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) le aziende devono nominare un medico competente se:

  • i dipendenti sono esposti a rischi chimici, vibrazioni, rumori, spostamento di carichi, esposizione ad amianto, piombo o altri agenti chimici;
  • hanno alle dipendenze dei videoterminalisti;
  • ci sono lavoratori che fanno turni di notte.

Secondo il D.Lgs. 277/91 e il D.Lgs. 626/94 (integrati successivamente) il medico competente deve:

  • essere laureato in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
  • Oppure

  • essere docente in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale o fisiologia e igiene del lavoro.
  • Oppure

  • avere un’autorizzazione ai sensi dell’art.55 D.Lgs. 277/1991.

Secondo il Testo Unico le strade che un’azienda può scegliere sono tre: convenzionarsi con una struttura pubblica o privata che assegna un medico competente all’azienda; convenzionare un libero professionista; assumere un medico competente.

L’art. 25 D.Lgs. 81/08 elenca i compiti del medico competente:

  • collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.
  • Programmare la sorveglianza sanitaria.
  • Stilare le cartelle sanitarie dei lavoratori e poi le invia agli Enti preposti.
  • Fornire informazioni lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati della sorveglianza sanitaria.
  • Programmare il controllo dell’esposizione ai rischi dei lavoratori.
  • Visitare una volta l’anno (minimo) gli ambienti di lavoro.

Se il rapporto di lavoro termina il medico competente deve consegnare tutta la documentazione che ha raccolto e che è in suo possesso al datore di lavoro e ai singoli dipendenti (D.Lgs. 196/03).