Tutto quello che bisogna sapere sulla nomina dell’RLS

Il D.Lgs. 81/08 ha reso obbligatoria in azienda la nomina dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Il suo ruolo principale è quello di collegamento tra datore di lavoro e lavoratori, affinché la salute e la sicurezza di tutti sia preservata.

Nomina dell’RLS

L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 recita:

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I concetti chiave sono perciò che in ogni azienda:

  • è obbligatoria la presenza di un RLS;
  • nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti l’RLS è scelto all’interno, attraverso un’elezione diretta oppure può essere scelto un RLST (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale);
  • il CCNL determina il numero di RLS per ogni azienda e le ore lavorative dedicate a tale compito;
  • il numero minimo è 1 per le aziende con meno di 200 dipendenti, 3 per le aziende con 201/1000 dipendenti, 6 per tutte le altre aziende;
  • se l’RLS non viene eletto occorre procedere con la scelta dell’RLST.

Prima delle elezioni, che si svolgeranno a suffragio universale, è necessario nominare il segretario di seggio che farà lo spoglio delle schede. I votanti potranno essere i lavoratori con contratto di formazione, a tempo determinato o indeterminato, il candidato invece dovrà per forza possedere un contratto a tempo indeterminato. Si possono esprimere più preferenze, pari a 1/3 del numero di rappresentanti da eleggere. Una volta eletto l’RLS rimarrà tale per 3 anni, salvo dimissioni per giusta causa, se ciò avvenisse subentrerà il secondo con più voti.

Una volta scelto l’RLS il datore di lavoro è obbligato a garantirne la formazione attraverso uno specifico corso RLS, che dovrà essere svolto in orario di lavoro e senza detrazioni dalla retribuzione, come previsto dall’art. 37, comma 10 Dlgs 81/08. Nel caso in cui l’RLS non venisse formato in maniera adeguata le sanzioni in cui il il datore di lavoro incorrerebbe soo l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.