Sicurezza sul lavoro: i principali apporti del D.Lgs.81/08

Le differenze principali che si riscontrano tra il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza sul lavoro sono nel campo di applicazione, che con il secondo decreto è stato esteso, insieme agli obblighi da rispettare in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Campi di applicazione del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 ha esteso a tutti i settori l’applicazione delle norme sulla sicurzza ul lavoro, in particolare:

  • tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
  • tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
  • per i contratti di somministrazione (d.lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
  • lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
  • lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo Dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi.

Figure per la sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 mette maggiormente in rilievo le figure che all’interno delle aziende devono occuparsi di sicurezza e tutelare i lavoratori:

  • datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). La norma (art.31 D.Lgs. 81/08) dice che l’RSPP può essere scelto anche esternamente all’azienda, tranne alcune in cui è obbligatorio sceglierlo all’interno. Nel caso in cui l’azienda abbia fino a 30 dipendenti il datore di lavoro può assumersi questo incarico e comunque solo se ha frequentato un corso RSPP per il datore di lavoro.
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) art.47 D.Lgs. 81/08 viene scelto dai lavoratori e per le aziende con meno di 15 dipendenti si può fare riferimento al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). È obbligatorio per chi venisse designato per icoprire questo ruolo seguire un corso RLS.
  • Medico competente: art. 25 D.Lgs. 81/08 ha il compito di coadiuvare datore di lavoro e responsabili nella tutela della salute dei dipendenti, oltre a programmare una sorveglianza sanitaria periodica, compilando le dovute cartelle cliniche.
  • Addetti alle emergenze (addetto antincendio e addetto primo soccorso): per i primi si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/08 anche al DM 10 marzo 1998, per i secondi invece anche al DM 388/03. Entrambi i ruoli vengono ricoperti da un numero variabile di lavoratori, in base alla struttura dell’azienda, sia in termini fisici che organizzativi. In ogni caso sono previsti dei corsi per addetto primo soccorso e dei corsi per addetto antincendio a rischio basso, medio e alto.

Adempimenti obbligatori introdotti dal D.Lgs. 81/08

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto una serie di adempimenti obbligatorio, che devono essere svolti in ogni azienda:

  • Corso RSPP per il datore di lavoro che si autonomina,
  • Modulo di autonomina al ruolo di RSPP per il datore di lavoro. Il modulo va conservato in azienda insieme all’attestato di frequenza del corso.
  • Documento di valutazione dei rischi (DVR), l’autocertificazione è ammessa solo per le aziende con meno di 10 dipendenti.

Le nuove sanzioni del D.Lgs. 81/08

Le sanzioni elencate di seguito sono a carico del datore di lavoro:

  • Omessa valutazione dei rischi: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
  • Omessa redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR): Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 €
  • Mancata nomina degli addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso: Ammenda da 3.000 a 9.000€
  • Omessa informazione dei lavoratori: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000€
  • Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000€
  • Omessa nomina del medico competente: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000€
  • Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL: Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 €

Inoltre, in base all’art. 14 D.Lgs. 81/08 le autorità potranno predisporre la sospensione dell’attività nel caso in cui si abbiano lavoratori in nero, se ci sono ripetute violazioni della disciplina sui tempi di lavoro (artt. 4,7,9 D.Lgs. 66/03) e della disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza.