Nell’art 37 del D.Lgs 81/08 vengono definiti i criteri di base per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono demandati, nel comma 2, alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni. Nel dicembre 2011, di conseguenza, venivano approvati i testi che definivano nel dettaglio le specifiche per la formazione all’interno degli Accordi Stato Regioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione dei lavoratori è sempre in carico al datore di Lavoro che deve garantire ai propri collaboratori e dipendenti, formazione ed addestramento adeguati al livello di rischio aziendale; elaborando una valutazione di tutti i rischi presenti in azienda e provvedendo, di conseguenza, a stabilire quali siano le esigenze specifiche aziendali in termini di esposizione ai diversi rischi previsti.
Anche la verifica delle esigenze formative sulla sicurezza del lavoro spetta, di riflesso, al datore di lavoro, che coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da dirigenti opportunamente nominati e dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, elabora e definisce i criteri e le modalità su cui declinare la formazione ai propri dipendenti.
In linea di massima quindi si può schematizzare l’esigenza formativa di una azienda tipo, riconducendola al seguente schema.

  • Formazione dei lavoratori; con modalità e durate definite negli Accordi Stato Regione e con aggiornamenti a periodicità quinquennale.
  • Formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza; le cui modalità, durata e contenuti vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (attualmente il corso base è di 32 o 40 ore, e sono previsti aggiornamenti annuali).
  • Formazione degli incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, come definito dal decreto del Ministero dell’Interno del 10 Marzo 1998, la cui durata e contenuti variano in base al livello di rischio incendi aziendale. (Classificazione rischio incendio)
  • Formazione degli incaricati al Primo soccorso, con durate e contenuti definiti nel Decreto Ministeriale nr 388 del 15 luglio 2003, come da art 45 del D.Lgs 81/08; che variano in base alla classificazione di rischio aziendale. (Classificazione per gruppi dell’art 1 del DM388/03).
  • Formazione dei dirigenti e dei datori di lavoro, strutturata su moduli formativi e anch’essa definita negli accordi stato regione con aggiornamenti quinquennali in base alla classificazione per codice ATECO.
  • Formazione dei consulenti, quali i Medico Competente ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, definite rispettivamente negli art 45 e 33 del D.Lgs 81/08.

In conclusione si può quindi concludere che la verifica delle esigenze formative aziendali si desume sia dall’elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi interno che dalla classificazione di rischio aziendale che colloca una azienda all’interno di un gruppo di rischio definito, tenendo conto del numero di lavoratori impiegati, del settore merceologico di appartenenza, delle diverse tipologie di rischio presenti ed, in alcuni casi, della collocazione geografica.

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