Corso di aggiornamento per il formatore della Sicurezza sul Lavoro
Il corso di aggiornamento per il formatore della Sicurezza sul Lavoro viene definito dal Decreto 6 Marzo 2013, che ne definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’aggiornamento della formazione del formatore-docente, esperto qualificato in rischi specifici e formazione generale, viene definito obbligatorio dal Decreto 6 Marzo 2013 per rendere adeguata e corretta la conoscenza del formatore. Il perfezionamento e la riqualificazione del ruolo di formatore permettono allo stesso di essere sicuro e aggiornato su tutte le normative vigenti.
Ogni quanto deve essere aggiornata la formazione?
Il Decreto 6 Marzo 2013 regola anche la frequenza dell’aggiornamento della formazione del formatore, esperto qualificato, ogni tre anni dalla data di effettivo conseguimento della qualifica da formatore.
L’interpello numero 9/2015 chiarisce che il corso di aggiornamento può essere liberamente ottemperato nel corso dei tre anni attraverso una delle seguenti possibilità:
- frequentare seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32 comma 4 del D.Lgs 81/08 per un minimo di 24 ore complessive, di cui 8 ore minimo di frequenza relative a corsi di aggiornamento.
- effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di docenza.
Il Decreto 6 Marzo 2013 afferma che le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui può fare riferimento il formatore sono:
- Area normativa/ giuridica/ organizzativa;
- Area rischi tecnici;
- Area rischi igenico-sanitari;
- Area relazionale/ comunicativa.