Quali sono i requisiti dei formatori?

In seguito all’entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni nel Gennaio 2012, le aziende italiane si sono trovate a dover far fronte ad un impegno formativo con delle scadenze ben precise, allo stesso tempo le società di consulenza ed i professionisti del settore, per rispondere a questa crescente richiesta di formazione, hanno elaborato e proposto percorsi formativi in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciò che ancora mancava nel panorama legislativo italiano era quindi una chiara definizione di quali fossero i requisisti minimi per poter erogare a pieno titolo la formazione definita negli accordi ed anticipata nell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. 81/2008 che già in occasione dell’entrata in vigore del Testo Unico, attribuiva alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di elaborare criteri di certificazioni della figura del formatore professionale.

La lacuna è stata finalmente colmata con il recente Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che fissa i criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza, specificando che, oltre al prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado, deve essere garantita la contemporanea presenza di tre elementi minimi fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • conoscenza
  • esperienza
  • capacità didattica

L’entrata in vigore del decreto è fissata in dodici mesi dalla pubblicazione in G.U.; a partire dal 18 Marzo 2014 quindi, tutti i formatori professionali dovranno essere in possesso dei requisiti descritti; è comunque previsto che i corsi di formazione già sostenuti, o anche soltanto approvati e calendarizzati, alla data di pubblicazione dell’avviso di decreto, siano da considerarsi validi a tutti gli effetti.

L’obiettivo del legislatore è quello di uniformare la figura professionale del formatore – docente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispettando criteri ben definiti e garantendo alle aziende la certezza di potersi avvalere di professionisti riconosciuti e competenti, che siano in possesso di tali criteri relativi all’istruzione alla formazione ed alle pregresse esperienze di docenza formativa.

La qualificazione del formatore verrà quindi garantita dal possesso di almeno uno tra sei criteri definiti nel decreto stesso, che declinano la competenza del docente su tre diverse aree tematiche:

  • Area normativa/giuridica/organizzativa
  • Area rischi tecnici/igienico-sanitari
  • Area relazioni e comunicazione

Il Decreto stabilisce inoltre che per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore i datori di lavoro possano svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda continuare a svolgere direttamente l’attività formativa dovrà essere entrato in possesso di almeno uno dei criteri previsti nel documento.