Interpello 9/2015, chiarimento sull’aggiornamento del formatore

Tra gli interpelli pubblicati lo scorso novembre l’interpello n. 9/2015 riguarda l’aggiornamento del formatore della sicurezza.
La pubblicazione in questione – “Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013” – nasce per rispondere a un’istanza di interpello avanzata da Federcoordinatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza) che chiedeva un chiarimento in merito al termine ‘alternativamente’ usato nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014).

Nello specifico il termine compare nel decreto in questo passaggio che stabilisce che:

“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

  • alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza..”

La domanda posta in merito al termine ‘alternativamente’ riceve risposta nell’interpello 9/2015 che specifica che il legislatore ha voluto comunicare la possibilità di scegliere (liberamente e sulla base della propria attività) il tipo di aggiornamento da effettuare, quindi 24 ore di formazione oppure 24 ore di docenza.

Il documento in formato PDF sul sito del Ministero del Lavoro: Interpello 02/11/2015 n. 9/2015