Il medico competente nella sorveglianza dei rischi

Il medico competente, nell’esercizio delle sue funzione e così come prescritto dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, deve garantire la sorveglianza su tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti. Tali rischi hanno diversa natura, in base al tipo di azienda, alle lavorazioni che effettua e alle mansioni che ogni lavoratore svolge. Il datore di lavoro, oltre ad essere obbligato a nominare un medico competente e ad attivare la sorveglianza sanitaria, deve anche indicare del Documento di Valutazione Rischi, i rischi, per l’appunto, a cui i lavoratori sono sottoposti.

Nella fattispecie essi sono classificati in:

  • Rischi generici: sono i rischi comuni che riguardano ogni ambiente di lavoro.
  • Rischi ergonomici: derivano dalla postura adottata nello solgere la propria mansione, di solito i lavoratori più esposti sono i video terminalisti.
  • Rischi specifici: derivano dal processo produttivo dell’azienda e riguardano il contatto con agenti chimici, presenza di rumori, vibrazioni o radiazioni.
  • Rischi di processo: derivano da incidenti o malfunzionamenti che si verificano all’interno del processo produttivo, solitamente ci si riferisce a incendi, propagazione di energia termica, emissione di sostanze tossiche.
  • Rischi organizzativi: derivano dall’errore umano e possono essere dovuti a scarsa professionalità, superficialità o anche approssimazione nelle verifiche degli standard di sicurezza.