Scadenza autocertificazione valutazione rischi sicurezza

AVVISO: La scadenza ultima per la presentazione dell’autocertificazione del DVR è stata prorogata al 31 maggio 2013

Il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 111 del 14  maggio 2012, apporta delle modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, meglio conosciuto come il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.

Nel decreto, contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”, viene stabilita un’importante proroga che riguarda l’autocertificazione per la valutazione dei rischi nelle piccole imprese.

L’articolo 1 del suddetto decreto, infatti, riporta la data del 31 dicembre 2012 quale termine ultimo entro il quale autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 dipendenti.

Contrariamente a quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 (“non oltre il 30 giugno 2012”), quindi, l’autocertificazione sarà possibile “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012”.

Dopo tale data, ogni datore di lavoro dovrà aver effettuato la valutazione ed essere in possesso della relativa documentazione (Documento di Valutazione dei Rischi – DVR).

Pertanto, tutti coloro che si sono avvalsi dell’autocertificazione, sono tenuti a rispettare la normativa vigente al fine di evitare pesanti sanzioni che possono comprendere anche l’arresto del datore di lavoro.